Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro della salute, ed è composto da:

          a) due esperti designati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

          b) due esperti designati dal Ministero della salute;

          c) due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un esperto nominato dalle organizzazioni per i diritti dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza e di professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Autorità.
      3. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata triennale. I membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.
      4. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fissato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Il regolamento è pubblico.
      6. Il consiglio di amministrazione forma il bilancio e ne verifica l'attuazione,

 

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nomina i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché il direttore esecutivo.
      7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente con mandato triennale rinnovabile una sola volta.
      8. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Il consiglio di amministrazione provvede affinché tale programma sia coerente con le priorità fissate in materia di sicurezza alimentare dal Parlamento e dall'Unione europea. Entro il 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sull'attività dell'Autorità svolta nel corso dell'anno precedente e la trasmette al Parlamento.
      10. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore esecutivo, che provvede alle attività di segreteria.
      11. Il consiglio di amministrazione invita il presidente del comitato scientifico a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
      12. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri.
      13. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.